Il femminicidio che sparisce nei numeri: quando la legge nata per nominarlo finisce per nasconderlo

Il 17 dicembre 2025 è entrata in vigore la Legge 181/2025, che introduce nel nostro Codice penale l’articolo 577-bis: il femminicidio diventa finalmente un reato autonomo, non più una semplice aggravante dell’omicidio comune. Sulla carta è un passo storico: per la prima volta lo Stato riconosce che uccidere una donna in quanto donna è un fatto qualitativamente diverso da un omicidio qualsiasi.

Otto mesi dopo, i numeri raccontano una storia inquietante — e soprattutto una storia che cambia a seconda di chi la racconta. Nel primo trimestre 2026, sommando le due categorie previste dal Ministero dell’Interno (omicidi volontari ex art. 575 e femminicidi ex art. 577-bis), le vittime donna sono state 15. Di queste, solo 3 sono state riconosciute come vittime del *reato specifico* di femminicidio. Le altre 12 restano, sulla carta, “semplici” omicidi volontari.

Nello stesso periodo gli osservatori indipendenti contavano cifre di tutt’altro ordine di grandezza. Ma anche qui i numeri non sono univoci, ed è proprio questo il punto che voglio mettere in discussione: non solo la definizione giuridica di femminicidio produce un conteggio ristrettissimo, ma perfino i dati “ufficiali” diffusi nello stesso periodo raccontano versioni diverse a seconda di chi parla. Al 19 agosto 2026, ad esempio, un sottosegretario ha dichiarato pubblicamente 42 casi dall’inizio dell’anno, citando dati del Viminale — un numero diverso sia dai 44 femminicidi contati in modo indipendente da Non Una Di Meno nello stesso periodo, sia dai 34 “femminicidi” (categoria usata qui in senso lato, come sinonimo di donne uccise) riportati nel dossier semestrale dello stesso Ministero appena un mese prima. Tre fonti, tre numeri, tutti presentati come il dato ufficiale.

Come è possibile che uno strumento pensato per dare visibilità al fenomeno finisca per renderlo, sul piano statistico, quasi invisibile?

C’è un nodo tecnico, secondo la mia modesta opinione, ovvero il Ministero dell’Interno ora pubblica due conteggi separati — i dati sugli omicidi volontari ex art. 575, e a partire dal primo trimestre 2026 quelli sul reato di femminicidio ex art. 577-bis, distinti tra loro. E il divario tra i due è enorme: nel primo trimestre 2026, a fronte di 59 omicidi volontari totali, le donne riconosciute ufficialmente come vittime del reato specifico di “femminicidio” sono state solamente 3. Mentre se guardiamo il semestre ne contiamo 34 in totale di cui 8 considerati femminicidi.
Questo significa che un uomo che uccide la ex compagna dopo una separazione — il caso classico nelle cronache — non finisce automaticamente nel conteggio “femminicidi” se la Procura non riesce a dimostrare in sede di indagine il movente discriminatorio specifico richiesto dalla norma. Finché non c’è quella prova, il fatto resta classificato come omicidio volontario comune (art. 575), magari con l’aggravante dei rapporti affettivi, ma statisticamente “sparisce” dalla categoria femminicidio.
È esattamente per questo che i numeri che circolano sono così divergenti a seconda della fonte: il Ministero conta il reato giuridicamente qualificato (pochissimi casi), mentre Non Una Di Meno e gli altri osservatori indipendenti contano il fenomeno sociologico (donna uccisa in quanto donna o in contesto di violenza di genere, spesso arrivando a 42+ casi). Il rischio è che uno strumento nato per riconoscere finalmente il fenomeno come categoria autonoma finisca — nella sua applicazione tecnico-giuridica — per renderlo statisticamente più invisibile di prima, proprio quando la difficoltà di provare l’elemento soggettivo del movente diventa un filtro che scarta la maggior parte dei casi reali.

La risposta sta nella formulazione stessa della norma. L’art. 577-bis non punisce ogni omicidio di una donna come femminicidio: richiede che il fatto sia stato commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto della donna di iniziare o mantenere una relazione affettiva.
Questo significa che alla Procura non basta accertare che un uomo ha ucciso una donna con cui aveva una relazione: deve dimostrare il movente di genere. Deve provare, cioè, che dietro il gesto ci fosse una logica di possesso, di controllo, di punizione per l’autonomia femminile — e solo che fossero in una relazione non basta.
La fatica di provare l’elemento soggettivo diventa un filtro che scarta la maggioranza dei casi reali, relegandoli nella categoria residuale dell’omicidio volontario ex art. 575 — eventualmente con l’aggravante dei rapporti affettivi, ma statisticamente fuori dal recinto del “femminicidio”.

Il risultato è che oggi in Italia convivono due contabilità radicalmente diverse:

– il Ministero dell’Interno pubblica, dal primo trimestre 2026, dati separati per l’art. 575 e per l’art. 577-bis. Conta cioè il reato giuridicamente qualificato: pochissimi casi, quelli in cui il movente di genere è stato formalmente accertato.
– Gli osservatori indipendenti (Non Una Di Meno, FemminicidioItalia.info e altri) contano il fenomeno sociologico, pedagogico, antropologico, culturale: ogni donna uccisa da un uomo che conosceva, in un contesto riconducibile a dinamiche di genere — indipendentemente dal fatto che un tribunale arrivi mai a formalizzare quel movente.
Purtroppo, abbiamo due definizioni operative che producono ordini di grandezza incompatibili. E quando i numeri divergono così tanto, chi controlla la narrazione pubblica — chi decide se “i femminicidi diminuiscono” o “il fenomeno è ancora enorme” — sceglie semplicemente quale dei due contare. Ad esempio, la lettura che fanno molte pagine social, sminuiscono il fenomeno, lo ridicolizzano, lo sbeffeggiano, e spesso in queste pagine o gruppi si ritrovano in branco con un comportamento da branco contro chi cerca di dare una visione più fenomenica, meno rigida, quindi semplicemente argomentando.

Bene, anzi male molto male! Vi avviso fare un’osservazione è diventato praticamente impossibile, perché si viene messi alla gogna in maniera immediata e violentissima. È capitato anche a me più e più volte, capita a tutte le donne che si espongono sul web, ti mettono in discussione come donna e come professionista che conosce e ha competenza di lettura e interpretazione del fenomeno, e forse proprio per questo si viene trattate con ancora più violenza e odio.

Da pedagogista clinica, il punto che trovo più significativo è che la norma chiede al sistema giudiziario di fare, ex post e in sede probatoria, un lavoro che noi proviamo a fare ex ante e in sede clinica: leggere dentro la relazione, riconoscere lo schema di controllo, distinguere il conflitto di coppia dalla dinamica di dominio. Solo che il diritto penale ha bisogno di prove oltre ogni ragionevole dubbio, mentre chi lavora sul sistema coppia può — anzi deve — leggere i segnali prima che si trasformino in tragedia.
Poi c’è un altro problema, il rischio culturale è duplice:
Sul piano della prevenzione: se il “femminicidio” ufficiale è solo quello con movente accertato, si rafforza indirettamente l’idea che la violenza di controllo nella coppia sia un’eccezione rara, invece che lo sfondo pressoché costante di questi omicidi.
Sul piano del riconoscimento simbolico: le famiglie delle vittime, i centri antiviolenza, chi fa formazione — tutti si trovano a dover giustificare perché “quel caso” non compare nelle statistiche ufficiali, con un effetto di ri-vittimizzazione statistica che si somma al lutto.
In sostanza abbiamo ottenuto una legge che nomina, ma non sempre riconosce. Il paradosso più amaro è che la Legge 181/2025 nasce da anni di battaglie per dare un nome giuridico a questo fenomeno — e nel momento stesso in cui quel nome esiste, la macchina tecnico-probatoria che lo applica rischia di renderlo più raro, non più visibile.
Ed è qui che la figura di chi lavora nel sociale, in ambito penale, psicologico, dei servizi sociali, pedagogico e culturale deve continuare a raccontare a presidiare caso per caso, lo schema relazionale che si ripete — l’attaccamento infantile che si trasforma in bisogno di controllo adulto, la separazione vissuta come minaccia insopportabile, il possesso travestito da amore — perché quello schema resti visibile anche quando le tabelle del Viminale, per ragioni tecniche non riescono a contarlo.

Giada. Pedagogista Clinica

Bibliografia

  • Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Report trimestrale sugli omicidi volontari e sul reato di femminicidio ex art. 577-bis, I trimestre 2026.
  • Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale, Dossier semestrale sugli omicidi in ambito familiare e affettivo, luglio 2026.
  • Dichiarazioni pubbliche del Sottosegretario agli Interni, conferenza stampa del 19 agosto 2026 (citazione dei “42 casi” dall’inizio dell’anno)
  • Non Una Di Meno, Dossier annuale sul femminicidio in Italia, varie edizioni.
  • FemminicidioItalia.info, archivio dei casi e database pubblico.
  • Casa delle Donne per non subire violenza – Bologna, Rapporti annuali sulla violenza maschile contro le donne.
  • Eures, Indagine sulla violenza di genere in Italia, varie edizioni.
  • P. Lalli (a cura di), L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche, Il Mulino, 2020.
  • A. Dino, Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere, Meltemi, 2021.
  • M. Belluati (a cura di), Femminicidio. Una lettura tra realtà e rappresentazione, Carocci, 2021.
  • S. Capecchi, The numbers of Intimate Partner Violence and femicide in Italy: methodological issues in Italian research, Quality & Quantity.
  • F. Dello Preite (a cura di), Femminicidio, violenza di genere e globalizzazione, Pensa Multimedia, 2019.
  • G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Zanichelli, varie edizioni. (Per contestualizzare la collocazione dell’art. 577-bis nel sistema penale.)
  • L. Cavina, Il dolore del patriarcato. Le radici culturali della violenza di genere, Laterza, 2023.
  • P. Lalli (a cura di), L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche, Il Mulino, 2020.
  • A. Dino, Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere, Meltemi, 2021
  • G. Moi, Il ruolo del pedagogista clinico nella violenza di coppia, Armando Editore, 2026. (Fondamentale per la parte clinico-pedagogica dell’articolo: lettura delle dinamiche relazionali, attaccamento, controllo, prevenzione.

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