Il femminicidio che sparisce nei numeri: quando la legge nata per nominarlo finisce per nasconderlo
Come è possibile che uno strumento pensato per dare visibilità al fenomeno finisca per renderlo, sul piano statistico, quasi invisibile?
C’è un nodo tecnico, secondo la mia modesta opinione, ovvero il Ministero dell’Interno ora pubblica due conteggi separati — i dati sugli omicidi volontari ex art. 575, e a partire dal primo trimestre 2026 quelli sul reato di femminicidio ex art. 577-bis, distinti tra loro. E il divario tra i due è enorme: nel primo trimestre 2026, a fronte di 59 omicidi volontari totali, le donne riconosciute ufficialmente come vittime del reato specifico di “femminicidio” sono state solamente 3. Mentre se guardiamo il semestre ne contiamo 34 in totale di cui 8 considerati femminicidi.
Questo significa che un uomo che uccide la ex compagna dopo una separazione — il caso classico nelle cronache — non finisce automaticamente nel conteggio “femminicidi” se la Procura non riesce a dimostrare in sede di indagine il movente discriminatorio specifico richiesto dalla norma. Finché non c’è quella prova, il fatto resta classificato come omicidio volontario comune (art. 575), magari con l’aggravante dei rapporti affettivi, ma statisticamente “sparisce” dalla categoria femminicidio.
È esattamente per questo che i numeri che circolano sono così divergenti a seconda della fonte: il Ministero conta il reato giuridicamente qualificato (pochissimi casi), mentre Non Una Di Meno e gli altri osservatori indipendenti contano il fenomeno sociologico (donna uccisa in quanto donna o in contesto di violenza di genere, spesso arrivando a 42+ casi). Il rischio è che uno strumento nato per riconoscere finalmente il fenomeno come categoria autonoma finisca — nella sua applicazione tecnico-giuridica — per renderlo statisticamente più invisibile di prima, proprio quando la difficoltà di provare l’elemento soggettivo del movente diventa un filtro che scarta la maggior parte dei casi reali.
La risposta sta nella formulazione stessa della norma. L’art. 577-bis non punisce ogni omicidio di una donna come femminicidio: richiede che il fatto sia stato commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto della donna di iniziare o mantenere una relazione affettiva.
Questo significa che alla Procura non basta accertare che un uomo ha ucciso una donna con cui aveva una relazione: deve dimostrare il movente di genere. Deve provare, cioè, che dietro il gesto ci fosse una logica di possesso, di controllo, di punizione per l’autonomia femminile — e solo che fossero in una relazione
La fatica di provare l’elemento soggettivo diventa un filtro che scarta la maggioranza dei casi reali, relegandoli nella categoria residuale dell’omicidio volontario ex art. 575 — eventualmente con l’aggravante dei rapporti affettivi, ma statisticamente fuori dal recinto del “femminicidio”.
Il risultato è che oggi in Italia convivono due contabilità radicalmente diverse:
– il Ministero dell’Interno pubblica, dal primo trimestre 2026, dati separati per l’art. 575 e per l’art. 577-bis. Conta cioè il reato giuridicamente qualificato: pochissimi casi, quelli in cui il movente di genere è stato formalmente accertato.
– Gli osservatori indipendenti (Non Una Di Meno, FemminicidioItalia.info e altri) contano il fenomeno sociologico, pedagogico, antropologico, culturale: ogni donna uccisa da un uomo che conosceva, in un contesto riconducibile a dinamiche di genere — indipendentemente dal fatto che un tribunale arrivi mai a formalizzare quel movente.
Purtroppo, abbiamo due definizioni operative che producono ordini di grandezza incompatibili. E quando i numeri divergono così tanto, chi controlla la narrazione pubblica — chi decide se “i femminicidi diminuiscono” o “il fenomeno è ancora enorme” — sceglie semplicemente quale dei due contare. Ad esempio, la lettura che fanno molte pagine social, sminuiscono il fenomeno, lo ridicolizzano, lo sbeffeggiano, e spesso in queste pagine o gruppi si ritrovano in branco con un comportamento da branco contro chi cerca di dare una visione più fenomenica, meno rigida, quindi semplicemente argomentando.
